Sim con servizi accessori a pagamento: il Consiglio di Stato interviene e fa chiarezza

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE – Nel caso di pratiche commerciali scorrette e violazione degli obblighi informativi su servizi telefonici preimpostati la competenza è dell’Antitrust. 
Sim con servizi accessori a pagamento - 500

La vicenda nasce da due segnalazioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per pratiche commerciali scorrette fatte da Altroconsumo nei confronti di Vodafone e Wind per l’attivazione di servizi di navigazione in Internet e di segreteria telefonica sulle SIM card vendute, senza aver prima acquisito il consenso del consumatore e senza informarlo sull’esistenza di servizi accessori a pagamento. 

L’Antitrust condannava e sanzionava i due operatori per pratica commerciale aggressiva.

Vodafone e Wind impugnavano il provvedimento al Tar Lazio ottenendo l’annullamento delle sanzioni. Successivamente l’Agcm ricorreva in appello davanti al Consiglio di Stato contro i due operatori e nei confronti di Altroconsumo. In quella sede, il Collegio rimetteva all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato una serie di questioni sulla corretta interpretazione dell’art. 27, comma 1bis, del Codice del consumo che attribuisce all’Antitrust la competenza nei casi di pratiche commerciali scorrette.

L’Adunanza ha chiarito che la violazione degli obblighi informativi, sanzionabile nel nostro sistema dall’Agcom, è l’elemento costitutivo di un illecito più ampio che è vietato dalla normativa di settore presidiata dall’Agcm, di conseguenza è quest’ultima l’Autorità competente.

Le sentenze dell’Adunanza plenaria, quindi, riconoscendo la competenza esclusiva dell’Antitrust danno una risposta chiara al dibattuto tema del riparto di competenze per le pratiche commerciali scorrette tra Agcm e autorità di settore.

Fonte  29 febbraio 2016

CONDIVIDI-3

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Inoltre, non richiede né percepisce contributi pubblici per l’editoria. Pertanto non può considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.
error

Segui Faro Network sui social