Maltrattamenti in famiglia: c’è il reato anche se in danno del convivente

CORTE DI CASSAZIONE – I principi sanciti nella sentenza n. 8401/2016 per la convivenza “more uxorio” quando vi è rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra le due persone, con legami di reciproca assistenza e protezione.
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II delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in danno di persona convivente “more uxorio”, quando si sia in presenza di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra le due persone, con legami di reciproca assistenza e protezione.” È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. II nella sentenza n 8401 udienza del 17.2.2016 sulla base del quale è stata confermata all’imputato la pena di un anno di reclusione inflitta dalla Corte di Appello.

In particolare, nel caso giunto all’attenzione degli Ermellini, la Corte di appello osservava che «il fatto che l’imputato e la parte offesa successivamente alla nascita della figlia abbiano deciso di convivere e abbiano preso in locazione una casa familiare nonché la circostanza che l’imputato ancorché si sia reso protagonista di frequenti allontanamenti dalla casa familiare abbia continuato a pagare il canone di locazione le quote condominiali e le bollette relative alle utenze dell’abitazione costituiscono elementi che inducono a ritenere sussistente un comune intento della coppia di iniziare e proseguire una stabile convivenza con caratteristiche della famiglia di fatto, cioè a dire un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza». 

Ai fini del riconoscimento del rapporto familiare, viene quindi valorizzato il progetto di vita condiviso emergente dalla gestione della casa comune. Il rapporto di stretta dipendenza affettiva e relazionale che rappresenta il presupposto del reato di maltrattamenti in famiglia, nel caso di specie, trovava conferma nella cogestione dell’alloggio sede della famiglia di fatto. 

Per la Suprema Corte, si tratta di un giudizio di merito privo di fratture logiche manifeste e decisive coerente con le emergenze processuali e con le linee ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità che si sottrae ad ogni censura in cassazione. 

Fonte: Corte di Cassazione

Enrico Michetti

La Direzione (6 marzo 2016)

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