Sconvolgente: diffondere selfie pornografici di minori non è reato

CORTE DI CASSAZIONE I principi sanciti nella sentenza della Sezione Terza del 21 marzo 2016 n. 11675.
CASSAZIONE 600

Nell’era di internet, dei selfie e dei social network, c’è anche chi utilizza questi nuovi strumenti per inoltrare ad amici autoscatti particolari, più che audaci, addirittura pornografici, ma se il selfie è realizzato da un minorenne che lo inoltra ad “amici” che, a loro volta lo inoltrano ad altri, la diffusione delle foto di pornografia minorile non integra reato.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione Sez. III nella sentenza n. 11675 del 21 marzo 2016 (udienza 18 febbraio 2016, Presidente Amoresano).

La vicenda giunta all’attenzione della Suprema Corte riguarda una ragazza minorenne che si era autoscattata foto fin troppo “osé” e le aveva inviate ad alcuni “amici” che a loro volta le aveva inoltrate ad altre persone.  Niente reato per gli “amici” di diffusione di materiale pornografico minorile  ex art. 600 ter Comma 4 del codice penale in quanto le foto erano state scattate dalla stessa minorenne raffigurata.

Ad avviso della Suprema Corte per l’integrazione del reato sopra indicato che punisce “chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164“ è necessario che chi realizza il materiale pornografico oggetto di diffusione sia diverso dal minore raffigurato.

Fonte: Corte di Cassazione

Enrico Michetti 

La Direzione (23 marzo 2016)

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