BOLLETTE 28 GIORNI, IL CONSIGLIO DI STATO DÀ RAGIONE ALL’AGCOM: RIMBORSI SIANO AUTOMATICI

Il Consiglio di Stato dà ragione all’Autorità garante per le comunicazioni sui rimborsi per le bollette a 28 giorni: è legittimo chiedere che i soldi vengano restituiti automaticamente.

Bollette 28 giorni

Le compagnie dunque adesso non hanno più scuse, e dovranno adeguarsi. Com’è noto, nonostante con apposita delibera, l’Agcom avesse intimato Tim, Fastweb, Wind Tre e Vodafone a restituire il corrispettivo dei giorni erosi in bolletta senza chiedere ai consumatori un’azione attiva, gli operatori a partire dalla scorsa estate avevano intrapreso un’altra strada. Prima ci hanno provato offrendo compensazioni alternative con offerte poco trasparenti, poi hanno aggiunto la possibilità di rimborsi previa richiesta esplicita. In molti casi, la necessità di passare attraverso l’area privata dei rispettivi portali, ha scoraggiato gli anziani e i meno avvezzi alla tecnologia.

La sentenza del Consiglio di Stato, adesso, respinge il ricorso di Vodafone contro la delibera di Agcom sul diritto a rimborsare gli utenti, estendendo però la decisione anche alle attività degli altri operatori con posizioni analoghe. Il Consiglio di Stato non ci va leggero, defiendo “eccentrica” e “sleale” la scelta di ricorrere alle fatturazioni a 28 giorni.

Una decisione sleale “non solo perché indusse l’utente, grazie all’apparente piccolo scarto tra 28 giorni e mese intero, a sottovalutare tal sottile discrepanza e non cogliere fin da subito il predetto aumento – scrive il Consiglio di Stato – Invero la clausola sulla nuova cadenza di fatturazione sembra impedire o, comunque, rende più difficile all’utente rappresentare a se stesso e con la dovuta immediatezza come, attraverso la contrazione della periodicità di tariffazione, il gestore telefonico percepisce, nel corso di un anno, il corrispettivo per 13, anziché per 12 volte. Né basta: la scelta a 28 giorni limitò drasticamente la possibilità di reperire offerte basate su termini temporali mensili e rese difficoltoso, se non inutile, l’esercizio del diritto di recesso, non essendo più reperibili sul mercato alternative diverse da quella così adottata”.

Sulla correttezza degli indennizzi automatici disposti dall’Agcom, il Consiglio spiega: “L’indennizzo ha una funzione di corrispettività o di carattere sostitutivo del bene che è stato trasferito. Nel caso di specie, l’erogazione gratuita della prestazione (di natura lato sensu indennitaria) sostituisce la somma di danaro che è stata prelevata dalla generalità degli utenti con il sistema di fatturazione in esame”. Per tanto, L’Agcom, “non ha esercitato un potere sanzionatorio vero e proprio, ma ha attivato il rimedio generale posto dalla legge (dunque, tutt’altro che privo di base normativa) sull’ordinamento delle Autorità di regolazione”. Dunque l’Autorità “attivando lo strumento della tutela indennitaria automatica di massa a favore di tutti e ciascun utenti, a fronte di violazioni generalizzate che pregiudicarono una moltitudine di utenti mediante un’unica e identica condotta da parte dei più rilevanti operatori di telefonia”.

Ancora una batosta, dopo lmaxi-multa dell’Antitrust per aver fatto cartello in fase di ritorno alla fatturazione su base mensile, che speriamo convinca del tutto Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb a rimborsare senza più trucchi ed escamotage per limitare i danni.

Di  Lorenzo Misuraca  – 5 Febbraio 2020

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