I lavoratori della SILBA: sanità e stipendi arretrati
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Ministro del Lavoro
Ministro della Salute
Per sapere
Premesso che: Le prestazioni di degenza in residenze sanitarie assistenziali per soggetti handicappati/disabili gravi non autosufficienti rientrano nei LEA, livelli essenziali di assistenza, come da combinato disposto degli art. 54 l. 289 del 2002, art. 1 e 3-septies d.lgs. 502 del 1992, D.p.c.m. 29 novembre 2001, allegato 1, lettera H. Si tratta di “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria […] caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria” (art. 3-septies, comma 4, d.lgs. 502 del 1992). Proprio in ragione della duplice rilevanza sanitaria prima che sociale, all’epoca si è previsto che il pagamento delle rette di permanenza nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) per soggetti ultra sessantacinquenni non autosufficienti sia ripartito fra le diverse istituzioni;
Il 50% è posto a carico del S.S.N. e il restante 50% a carico dei Comuni, con l’eventuale compartecipazione dell’utente secondo i regolamenti regionali o comunali (D.p.c.m. 14 febbraio del 2001, richiamato dall’art. 54 della legge 289 del 2002); invece per soggetti handicappati/disabili gravi non autosufficienti, invece, il 70% è posto a carico del S.S.N. e il restante 30%, a carico dei Comuni.
I dipendenti del Gruppo Silba sono ancora senza tre mensilità ad oggi accumulate e rimaste arretrate. La situazione delle casse Comunali dal 2001 è di fatto cambiata, in quanto ad oggi sovra-indebitate e in difficoltà per la mancata puntualità dei pagamenti e flessibilità di bilancio.
Alla luce dei fatti evidenziati, quali azioni i Ministri vogliano intraprendere per risolvere la difficile questione delle mensilità arretrate dei lavoratori SILBA.
Se si ritenga possibile assumere iniziative, anche normative, per regolare i rapporti con istituti privati, ad oggi pagati in parte dal servizio sanitario nazionale e il restante dagli enti pubblici.
On. Angelo Tofalo
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