Strisce blu: no alla multa se il ticket non è esposto sul parabrezza

Sì alla compensazione delle spese di lite. La sentenza della Sesta Sezione della Suprema Corte n. 8282/2016.

Strisce blu - 300

A chi non è mai successo di parcheggiare sulle strisce blu ed essere sanzionato per la mancata esposizione del ticket. Storie di vita urbana ordinaria che finiscono davanti al giudice di pace se il maldestro conducente ha avuto la brillante idea di lasciare il tagliando sul sedile anziché esporlo sul parabrezza.

Ma in questo caso di chi è la colpa del vigile urbano che non ha visto il ticket o del cittadino che lo ha esposto in modo non visibile? Insomma chi paga? e chi paga le spese di lite per il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa?
La Corte di Cassazione ha risolto il quesito confermando la sentenza di primo e secondo grado che avevano accolto l’opposizione del cittadino contro la sanzione per mancato pagamento della sosta tariffaria, ma compensavano le spese del giudizio.

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione con sentenza n. 8282/2016 pubblicata il 27.4.2016 ha ritenuto corretta la motivazione sulla compensazione delle spese di lite affermando che “il comportamento del vigile risulta corretto perché non era dato riscontrare la presenza del tagliando, né, se anche fosse stato lasciato sul sedile, in tale posizione sarebbe stato agevole operare il dovuto controllo”.

Chiariscono i Giudici di Palazzaccio che è evidentemente affidato al buon senso dei conducenti esporre in modo visibile il tagliando, per agevolare l’attività di controllo e per evitare disguidi. Del resto, il giudice di pace “ha correttamente escluso che la mancata adeguata esposizione del tagliando potesse legittimare la contestazione della violazione, ma ha sostanzialmente affermato che la specifica vicenda non poteva consentire di individuare un errore o negligenza riferibile al vigile e di conseguenza all’Autorità amministrativa, ai fini anche della regolazione delle spese di giudizio”.
I giudici di merito – conclude la Corte – hanno, quindi, applicato correttamente la normativa processuale in materia di regolazione delle spese.

La battaglia giudiziaria del cittadino diretta a far condannare l’Autorità Amministrativa al pagamento delle spese processuali è, quindi, finita male anche perché la Corte ha ritenuto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

La morale della storia: chi non espone sul parabrezza il ticket può legittimante impugnare la multa, ma in caso di accoglimento dell’opposizione se viene disposta la compensazione dellle spese processuali, ricordarsi sempre che è meglio vincere una battaglia che perdere la guerra.

Fonte: Corte di Cassazione

Enrico Michetti
La Direzione – (1 maggio 2016)

CONDIVIDI-3

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Inoltre, non richiede né percepisce contributi pubblici per l’editoria. Pertanto non può considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.
error

Segui Faro Network sui social